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CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA
DI
PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA, NOZIONE DI
PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art. 2 n. 1 decreto legislativo n.111 del
17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio (omissis) ....che costituiscano parte significativa del
pacchetto turistico.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad
oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle
presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella
documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto,
sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che
estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonchè dal sovracitato
D. L. 111/95.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo, se del caso elettronico, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l'organizzatore invierà conferma al cliente anche presso
l'agenzia di viaggi venditrice. L'agenzia di viaggio venditrice, in
possesso di regolare licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi
dell'art. 6 del D. L. 111/95, copia del contratto solo se già in
possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.
Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei
confronti dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai
sensi dell'art. 1.3 CCV oltre che di venditore ex. Art. 4 decr. Legisl.
111/1995, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale
mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite
dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a
proprio carico dal D. L. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del
viaggio.
4) PAGAMENTI
La misura dell'acconto da versare alla conferma della
prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro
cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato ricevimento da parte
dell'organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da
determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento
degli ulteriori danni subiti dall'organizzatore.
Peraltro l'organizzatore riconoscerà come regolarmente
avvenuti i pagamenti direttamente effettuati dal consumatore all'agente
di viaggio suo mandatario conformemente agli accordi conclusi per
iscritto tra lo stesso organizzatore e quest'ultima.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in proporzione alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e
aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni ai farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come ivi riportata.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura
eccedente il 10%;
- modifica significativa di altro elemento essenziale del
contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto
dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal consumatore.
- Impossibilità di partecipare al viaggio in conseguenza
di grave inadempimento dell'organizzatore. Nei casi di cui sopra, il
consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo
equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di
prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza
di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta il
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di cui al
primo comma. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata -
indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4 1° comma
- oltre alla quota di apertura pratica, la penale nella misura indicata
nel Catalogo o Programma fuori catalogo. Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
7) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore
comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del
pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, i
diritti di cui al secondo comma del precedente art. e nelle modalità di
cui al successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non dipenda da
fatto a lui imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo, nel Programma
fuori catalogo.
8) CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del consumatore o
dell'annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente
disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 che sostanzialmente
riproducono il disposto degli art. 12 e 13 D. L. 111/95. Pertanto esse
rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù
del dettato dell'art. 1469 ter. cod. civ. (introdotto dalla l. 52/96 di
attuazione della direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui
"non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge".
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto
proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a
tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni,
l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai
servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione
del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) Il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione
ovvero preventivamente al seguito di sua specifica richiesta.
Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario
per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonchè
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa
della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore
è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di
surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari
desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l'attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel
caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CE cui il
servizio si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio le
caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di
rendere consapevole ed informata la scelta del consumatore - il tour
operator si riserva la facoltà di fornire una propria valutazione
qualitativa della struttura ricettiva.
13) REGIME DI RESPONSABILITA'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore
a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l'evento e derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei
servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere. Il venditore presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario, e comunque nei limiti per
tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla
persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità
risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento
alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul
trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di
Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui
agli art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite
risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare
l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno"
previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore non è
responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte
del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
16) RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, ai sensi dell'art. 19 n.2 d.lgs. 111/95,
deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore
le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze
nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro
verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro e non oltre 10
giorni lavorativi dalla data del previsto rientro presso la località di
partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione
delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al
consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di
ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere
l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presente al termine dei
servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste
del consumatore.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli
uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA
E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il
consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 D. L. 11/95, in caso
di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la
tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore. Le modalità d'intervento del Fondo sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
21 n. 5 decr. Legisl. n. 11/95.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1.n. 3 e n. 6;
art. Da 17 a 23; art. Da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6 ; art. 7;
art: 8; art. 9 1° comma; art. 10; art 15; art. 17. L'applicazione di
dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
19) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.
Organizzazione Tecnica: TRAVEL PRODUCTION by
ROMAROUND TOURS Soc.Coop. Determinazione Provinciale n.
26/2010

by
ROMAROUND TOURS soc.coop.
Via
dei Gracchi, 17 - 00192 Roma lun-ven 10.00/13.00+13.30/18.00
(Metro: Ottaviano)
Tel.
06-44362244 fax 06-44362281
- info@zippertravel.it
Lic.
Reg. 26/2010 -
P.IVA 10616521000
-
C.C.I.A.A. RM-1244800
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